Ad.Resolution

COSA FACCIAMO

Mediazione Civile

Ogni controversia si può risolvere in mediazione

AD. RESOLUTION

Risoluzione delle Controversie

L’associazione nasce a Montoro Inferiore, in provincia di Avellino, ad opera di un gruppo di giovani Professionisti, Mediatori ed Avvocati impegnati attivamente nella promozione della cultura della mediazione.


La denominazione “Additional Resolution” vuole simboleggiare la strada ulteriore ed alternativa al giudizio per la risoluzione delle controversie. 



Persegue lo scopo di promuovere iniziative che possano contribuire alla conoscenza e alla diffusione dei metodi alternativi di soluzione delle controversie, dall’arbitrato alla mediazione familiare, civile e commerciale.

COME LO FACCIAMO

Il Nostro Metodo

Deposita Istanza

Attribuzione Protocollo

Lavorazione istanza

Domande Frequenti

Per depositare una istanza di mediazione occorre compilare il modulo istanza di adesione , che è possibile scaricare nella sezione moduli del presente sito, ed effettuato il pagamento delle spese di avvio e di primo incontro. Copia della istanza di mediazione e del bonifico effettuato va inviato al seguente indirizzo email: segreteria@ad.resolution,it o alla pec adresolution@pec.it

L’adesione si considera formalizzata solo una volta sottoscritto il modulo di adesione, che è possibile scaricare nella sezione moduli del presente sito, ed effettuato il pagamento della adesione  e  di primo incontro. Copia del modello di adesione compilato e del bonifico effettuato va inviato al seguente indirizzo email: segreteria@ad.resolution,it o alla pec adresolution@pec.it

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. Con accordo scritto delle parti è possibile prorogare per  ulteriori tre mesi la procedura dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza. Il  termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale.

  1. La rapidità: mentre la durata media di un giudizio civile ordinario si protrae per anni, il procedimento di mediazione può risolversi in una sola seduta e, in ogni caso, non supera i sei mesi.
  2. La “creatività”: l’accordo tra le parti può avere ad oggetto anche beni ed interessi diversi e più ampi di quelli che potrebbero essere oggetto della sentenza del Giudice. Nell’ambito del procedimento di mediazione, infatti, le parti hanno l’opportunità di esprimere la loro posizione e di decidere così la portata del loro accordo e le modalità di composizione delle rispettive posizioni.
  3. La riservatezza :nulla di ciò che emerge dai singoli incontri  di mediazione può essere rivelato dal mediatore, dalle parti o da loro eventuali consulenti; di ciò non potrà essere messo a conoscenza nemmeno il Giudice nel caso in cui la mediazione non abbia esito positivo.
  4. Il contenimento dei costi: le spese di mediazione (comprensive degli onorari del mediatore) hanno un costo fisso e predeterminato; nulla è dovuto a titolo di tasse giudiziarie o altri costi aggiuntivi.
  5. I vantaggi fiscali: alle parti che attiveranno un tentativo di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità pagata fino ad € 600,00. Inoltre il verbale di conciliazione è esente da imposta di registro e di bollo fino ad un valore di € 100.000,00. L’imposta è dovuta per la parte eccedente.

È fondamentale che partecipino le parti personalmente, assistite dai loro avvocati. Con il consenso delle parti e del mediatore, possono essere ammesse altri soggetti (come ad esempio i periti, un parente o coniuge, ecc.) la cui presenza sia ritenuta necessaria o opportuna ai fini della risoluzione della questione. Solo in presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia

Si è obbligatorio. Agli incontri dinanzi al mediatore, la parte deve farsi rappresentare e accompagnare da un avvocato.  

Ove la parte decida di delegare qualcuno a rappresentarla, lo può fare solo per giustificati motivi ed è indispensabile che il mediatore e l’organismo siano messi nella condizione di poter verificare se il rappresentante sia investito del potere di rappresentanza e del potere di transigere, fare concessioni o definire in via conciliativa la controversia. Se si vuole delegare il proprio avvocato, per giurisprudenza maggioritaria e costante occorre una procura autenticata dal notaio. La procura deve essere un atto che conferisce poteri sostanziali al delegato con esplicito riferimento alla procedura di mediazione (indicazione delle parti e del protocollo della procedura).

Le fatture relative alle indennità di mediazione sono elettroniche ed è possibile trovarle nel proprio cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate

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